IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 Nella riunione del 1° dicembre 2014 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  2001,
n.   194,   recante   «Regolamento   sulla    partecipazione    delle
organizzazioni di volontariato nelle attivita' di protezione  civile»
e, in particolare, gli articoli 9 e 10; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  2005,  n.  152,
nel quale si dispone che agli interventi all'estero del  Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui  all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  208,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e, in particolare,
il comma 5-ter dell'art. 8; 
  Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario della  Croce  Rossa
Italiana n. 540 del 4 novembre 2010, adottata ai sensi del richiamato
art. 8, comma 5-ter, del decreto-legge n. 208/2008; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9
novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 27 del 1° febbraio 2013, recante «Indirizzi operativi per
assicurare  l'unitaria   partecipazione   delle   organizzazioni   di
volontariato alle attivita' di protezione civile»; 
  Dato atto che Croce Rossa Italiana risulta iscritta  nella  sezione
centrale dell'elenco nazionale delle Organizzazioni  di  volontariato
di protezione civile in vigore dal 1° agosto 2013; 
  Considerato che in alcuni Paesi dell'Africa Occidentale e' in  atto
un'emergenza umanitaria che ha gia' provocato oltre 4.800  vittime  e
che sta determinando gravissime ripercussioni sul tessuto sociale  ed
economico dell'area, a causa della diffusione del virus Ebola; 
  Vista la nota del 4 novembre 2014 con cui la Croce Rossa  Italiana,
ha rappresentato la necessita' di poter accedere ai benefici previsti
dagli  articoli  9  e  10  del  richiamato  D.P.R.  n.  194/2001  per
assicurare  il  proprio  supporto  all'azione  umanitaria  in   campo
sanitario della Federazione Internazionale delle  Societa'  di  Croce
Rossa e Mezzaluna  Rossa  di  Ginevra  nei  predetti  territori,  con
particolare riguardo alla Sierra Leone e alla  Liberia,  sostenendone
gli oneri con risorse  del  proprio  bilancio,  ai  sensi  di  quanto
previsto dal richiamato art. 8, comma  5-ter,  del  decreto-legge  n.
208/2008  e  della  citata  Ordinanza   Commissariale   attuativa   e
precisandone le relative modalita'; 
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di  adottare  i  provvedimenti
necessari e richiesti per consentire la  partecipazione  della  Croce
Rossa Italiana alle attivita' umanitarie in campo sanitario  promosse
dalla Federazione Internazionale delle  Societa'  di  Croce  Rossa  e
Mezzaluna Rossa nei  territori  interessati  per  l'attuazione  delle
iniziative finalizzate a  contrastare  la  gravissima  situazione  di
emergenza in atto; 
  Vista la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
2177 del 18 settembre 2014 in cui  si  fa  appello  ai  Paesi  Membri
affinche' rispondano con urgenza alla crisi in atto con un contributo
fattivo nei confronti dei Paesi colpiti dall'epidemia; 
  Vista l'attivazione del Meccanismo Unionale  di  Protezione  Civile
del 31  luglio  2014  a  seguito  della  richiesta  formale  avanzata
dall'Organizzazione Mondiale della Sanita'; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per  la
dichiarazione dello stato di emergenza; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  10
novembre 2014; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2005,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,  n.
152 e' dichiarato, fino al centoottantesimo  giorno  dalla  data  del
presente provvedimento, lo stato di emergenza  in  conseguenza  della
gravissima situazione in cui versano le popolazioni di  alcuni  Paesi
dell'Africa Occidentale e, in particolare, della Sierra Leone e della
Liberia, che necessitano di assistenza di carattere sanitario a causa
della diffusione del virus Ebola. 
  2. Per consentire la partecipazione della Croce Rossa Italiana alle
attivita' umanitarie in campo sanitario  promosse  dalla  Federazione
Internazionale delle Societa' di Croce Rossa e  Mezzaluna  Rossa  nei
territori interessati, entro i limiti e con le modalita'  specificati
nella nota della Croce Rossa Italiana del 4 novembre 2014  richiamata
in premessa, e' autorizzata, entro il  limite  temporale  di  cui  al
comma 1, l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9  e  10
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,  n.  194
alla componente volontaristica della Croce Rossa Italiana,  ai  sensi
di quanto previsto dall'art. 8, comma  5-ter,  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 13. 
  3. La Croce Rossa Italiana, provvede, anche dopo  la  scadenza  del
termine  di  cui  al  comma  1,  alla   gestione   dei   procedimenti
amministrativi   ed   al    rimborso    degli    oneri    conseguenti
all'applicazione dei predetti benefici, ai sensi di  quanto  previsto
dalla  citata  normativa  vigente  e  nel  rispetto  delle  procedure
stabilite dall'Ordinanza del Commissario  Straordinario  della  Croce
Rossa Italiana n. 540 del 4 novembre 2010 richiamata in premessa. 
  4.  Per  l'attuazione  delle  attivita'  da  porre  in  essere  per
l'attuazione della presente delibera,  si  provvede  a  valere  sulle
disponibilita' all'uopo destinate  nel  bilancio  della  Croce  Rossa
Italiana,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° dicembre 2014 
 
                                                 Il Presidente: Renzi